Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.)

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di chip che memorizza i dati del titolare.

Al momento della richiesta verranno raccolte anche le impronte digitali, che verranno inserite nel documento stesso (la raccolta delle impronte è obbligatoria come previsto dall'art.3, c.2, del r.d. n.773/1931, come modificato dall'art.40, c.2, lett. a) del d.L. n. 1/2012).

In caso di richiedenti minorenni i genitori dovranno esprimere il consenso scritto per l’espatrio dei propri figli.

 

A chi si rivolge

Tutti i cittadini italiani o stranieri, anche minorenni.

Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, anche se minore di età, e non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura.

 

Accedere al servizio

La CIE si può richiedere sin da 6 mesi dalla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Capriva.

Nel caso di cambio di indirizzo, il documento non viene sostituito in quanto si tratta di dati non utili al riconoscimento della persona.

Per accedere al servizio telefonare allo 0481/80032  int. 2 per prenotare un appuntamento negli orari previsti.

Cosa serve

• la vecchia carta di identità oppure la denuncia di smarrimento/furto o, in caso di primo rilascio, documento d’identità valido (passaporto, patente, libretto di pensione con foto)

codice fiscale

•  1 fototessera ad uso passaporto non più vecchia di 6 mesi

• I cittadini stranieri non comunitari devono mostrare il permesso di soggiorno, in quanto la durata della CIE può variare a seconda della tipologia del permesso in loro possesso.

L’operatore dell’anagrafe provvederà a raccogliere tutte le informazioni necessarie e rilascerà al titolare della carta una ricevuta con valore di documento di riconoscimento, fino al ricevimento del nuovo documento. Si precisa che la ricevuta non è valida per l’espatrio.

 

Minori

Per i minori di anni 18, la carta d'identità deve essere richiesta da almeno un genitore (che deve anche effettuare il riconoscimento del minore: minore e genitore/i devono presentarsi entrambi e contemporaneamente all'Ufficio Anagrafe; se un genitore è impossibilitato può presentarsi l’altro genitore munito di delega e fotocopia del documento d’identità del genitore delegante). La delega è scaricabile QUI

 

Scelta donazione organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto

Nel corso della procedura di rilascio della CIE verrà chiesto al cittadino maggiorenne se intende esprimere il consenso per la donazione di organi e tessuti. Per esprimere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti, è necessario firmare l'apposita dichiarazione in sede di emissione della CIE. Il dato così acquisito è inviato in modalità telematica al SIT (Sistema Informativo Trapianti), unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento di identità, al fine di consentire la consultazione da parte del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT). L'espressione della volontà sulla donazione è facoltativa e può essere modificata in ogni momento recandosi presso gli sportelli della A.S.L. competente, oppure al momento del successivo rinnovo della carta di identità.

Per maggiori informazioni sulla scelta della donazione degli organi cliccare QUI.

 

Costi

Il costo della CIE, previsto in  22,00, in contanti all’operatore dell’anagrafe al momento della richiesta e comprendono anche le spese di spedizione.

In caso di richiesta di CIE prima della scadenza naturale del documento d’identità, in caso di furto, smarrimento o deterioramento il costo è di € 27,00.

 

Validità

La validità della CIE è diversa a seconda all’età del titolare:

  • 3 anni per i minori di 3 anni;
  • 5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 17 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni;
  • 3 anni per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale.

 

Tempi di consegna del nuovo documento

La CIE non viene consegnata al momento della richiesta, come avveniva con il documento cartaceo, ma è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro circa 6 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata, presso il Comune o ad un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta.

Si comunica che il Comune non ha alcuna possibilità di intervenire o verificare i tempi e le modalità di consegna della CIE da parte del vettore.

 

Cittadini italiani residenti all'estero

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno.
 

Link utili

www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/

 

Modulistica

Delega genitore rilascio CIE

 

Riferimenti normativi

  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBLICA SICUREZZA TULPS. Art.3. 
  • LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Art. 2 comma 4.  
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 - Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 1.  
  • DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65.  
  • DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 - Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vicies-ter, Art. 7 vicies-quater.  
  • DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10.  
  • DECRETO 23 dicembre 2015 - Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica.  
  • DECRETO 25 maggio 2016 - Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.  
  • DECRETO 16 luglio 2020,n° 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Identita’ digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali. Art. 24.

Ufficio competente